La lettera i) dispone l’abrogazione del comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 il quale demanda ad un decreto ministeriale (da adottarsi previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La RT conferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la disposizione abrogata è da intendersi superata dall’art. 111-bis (data e sottoscrizione degli atti) c.p.p. inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e dal comma 3 dell’articolo 87 del medesimo decreto legislativo, non ci sono osservazioni.