La lettera g) abroga l’articolo 13, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023, che demanda, in fase di prima applicazione, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge n. 4 del 2019. Fa decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019 in caso di inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del RdC.
La RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.