La lettera b) abroga l’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 2022 (che rinvia ad un decreto ministeriale l’individuazione delle misure applicative del regime tributario del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)).
La RT afferma che l’abrogazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La R. Ill. chiarisce che tale abrogazione si rende necessaria, in un’ottica di semplificazione e riordino della legislazione vigente, in quanto la disciplina fiscale contenuta nella normativa primaria risulta immediatamente operativa e non necessita di interventi normativi di rango secondario.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, nulla da osservare.