Legislatura 19ª - Dossier n. 195
Articolo 3
(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 6 del 1989:
- la lettera a) abroga il comma 4 dell’articolo 3, che prevede che l'aspirante guida debba conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine di cui all'articolo 4;
- la lettera b), intervenendo sull'articolo 21, comma 2, consente agli accompagnatori di media montagna l’accompagnamento anche in zone rocciose e terreni innevati.
La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.