La norma sostituisce il comma 1 dell’articolo 4 della legge n. 60 del 2022 prevedendo che, anche per i rifiuti accidentalmente pescati e per i rifiuti volontariamente raccolti nelle acque marine e interne, l’individuazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) avvenga in base alle ordinarie procedure previste dal Codice dell’ambiente (art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006) e non – come stabilisce il testo vigente della legge n. 60/2022 – sulla base di uno specifico decreto del Ministro dell’ambiente.
La RT afferma che dall’attuazione della disposizione proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.