L’articolo 29 prevede la inapplicabilità del silenzio-assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza per la fabbricazione, il commercio, la mediazione di oggetti preziosi.
La RT assicura che l’intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.