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Legislatura 19ª - Dossier n. 195

Articolo 29
(Disposizioni in materia di oggetti preziosi)

L’articolo 29 prevede la inapplicabilità del silenzio-assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza per la fabbricazione, il commercio, la mediazione di oggetti preziosi.

La RT assicura che l’intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.