L’articolo introduce delle misure volte a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplodenti, prevedendo il trasferimento al prefetto della competenza al rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), attualmente attribuita al Ministro dell’Interno.
La RT afferma che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 introducono modifiche di natura ordinamentale che eliminano alcune fasi procedimentali. Rileva che le funzioni autorizzatorie che vengono trasferite sono già affidate in virtù di delega ai prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l’amministrazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che per gli atti istruttori e gli accertamenti inerenti al procedimento amministrativo disciplinato dall’articolo in esame il prefetto competente per territorio potrà avvalersi delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.