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Legislatura 19ª - Dossier n. 195

Articolo 27
(Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)

L’articolo trasferisce al prefetto la competenza ad oggi riconosciuta al Ministro dell’interno in ordine al rilascio della licenza necessaria per la fabbricazione, detenzione e vendita delle armi da guerra. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

La RT evidenzia che l’intervento normativo è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, infatti, che le funzioni autorizzatorie trasferite per effetto della misura sono già affidate in virtù di delega ai prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l’amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che in relazione agli atti istruttori e agli accertamenti inerenti al procedimento di autorizzazione al rilascio della licenza necessaria per la fabbricazione, detenzione e vendita delle armi da guerra, il prefetto competente per territorio potrà avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili ai sensi della legislazione vigente.