L’articolo trasferisce al prefetto la competenza ad oggi riconosciuta al Ministro dell’interno in ordine al rilascio della licenza necessaria per la fabbricazione, detenzione e vendita delle armi da guerra. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.
La RT evidenzia che l’intervento normativo è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, infatti, che le funzioni autorizzatorie trasferite per effetto della misura sono già affidate in virtù di delega ai prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l’amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che in relazione agli atti istruttori e agli accertamenti inerenti al procedimento di autorizzazione al rilascio della licenza necessaria per la fabbricazione, detenzione e vendita delle armi da guerra, il prefetto competente per territorio potrà avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili ai sensi della legislazione vigente.