Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 107 del 2010:
La RT rammenta che la legge n. 107 del 2010 considera attualmente come sordocieche le sole persone cui vengano “distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità e di cecità civile”. Per effetto di questa definizione, il riconoscimento della condizione di sordocecità è attualmente escluso nei confronti delle persone cieche che hanno sviluppato compromissioni dell’udito in seguito al compimento del dodicesimo anno di età. Tale quadro fa sì che – come sottolineato dalla R. Ill. – un numero particolarmente elevato di persone sordocieche sia di fatto privo di riconoscimento, soprattutto se si considera che, secondo l’ISTAT, buona parte delle persone con problemi di vista e udito riscontra tali minorazioni in età avanzata.
Le modifiche apportate ampliano la portata della definizione vigente, al fine di garantire il riconoscimento della condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, a prescindere dall’età di insorgenza. Si garantisce, quindi, il riconoscimento della condizione di sordocieco:
L’estensione della definizione è priva di effetti sul piano finanziario in quanto non incide sul riconoscimento delle indennità e delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile.
Infatti, le persone già cieche che sviluppano una duratura compromissione dell’udito, acquisita successivamente al superamento dell’età evolutiva, continueranno a percepire, laddove ne esistano i presupposti, solo le prestazioni di invalidità civile. Infatti, non presentando i requisiti per il riconoscimento della condizione di sordità non possono richiedere né la pensione di sordità né l’indennità di comunicazione, che saranno invece erogate come previsto dalla normativa vigente solo in caso di presenza dei requisiti previsti dall’articolo 1 della legge n. 381 del 1970 (che considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio) e dall’articolo 4 della legge n. 508 del 1988 (indennità di comunicazione non reversibile ai sordomuti come definiti dalla disposizione appena citata).
La spettanza di tali prestazioni e indennità, infatti, rimane subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle rispettive normative di riferimento, i quali prescindono dal riconoscimento della condizione di sordocecità, come chiarito anche dalla modifica apportata dalla proposta normativa all’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 107 del 2010.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, atteso che la disposizione in esame, volta a ridefinire il concetto di sordo-cecità, estendendone la portata, si limita a prevedere l’erogazione in forma unificata delle indennità già previste a l.v. ai soggetti ciechi e sordi (con sordità non congenita o acquisita durante l’età evolutiva) – come espressamente stabilito dal numero 2) della lettera b) -, non vi sono osservazioni da formulare.