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Legislatura 19ª - Dossier n. 195

Articolo 21
(Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie)

L’articolo stabilisce che i rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca nei collegi di revisione delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie, siano scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal Ministero e che siano in possesso di requisiti professionali adeguati per l’espletamento dell’incarico, stabiliti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale sopra citato, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della legge, ricoprono incarichi di componente presso i citati collegi di revisione.

Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell’università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge.

La RT assicura che la disposizione, di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, infatti, che reca la semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni AFAM e delle fondazioni universitarie, persegue l’obiettivo di non ricorrere, ai fini dell’istituzione e della tenuta dell’elenco da parte del MUR, all’utilizzo di risorse umane e strumentali esterne al Ministero né allo stanziamento di risorse finanziarie ulteriori.

Evidenzia che ciò è reso possibile in virtù della designazione di dipendenti dello stesso Ministero, che siano in possesso di determinati requisiti professionali individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei vincoli posti dalla disciplina europea relativamente alla definizione dei requisiti che i revisori dei conti debbono possedere ai fini dell’espletamento delle loro funzioni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT in merito al tenore meramente ordinamentale delle disposizioni. Pertanto, nulla da osservare.