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Legislatura 19ª - Dossier n. 195

Articolo 19
(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)

L’articolo, composto di un unico comma, modifica la procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università, prevedendo che essa sia in capo al Ministero (e non più al Ministro) dell’università e della ricerca, esplicitando quali siano i regolamenti da sottoporre alla citata approvazione, precisando che questi ultimi siano pubblicati sui siti istituzionali degli atenei, e modificando il quorum necessario per l’approvazione delle norme sulle quali il Ministero abbia richiesto il riesame per motivi di legittimità. Ciò avviene novellando i commi 9, 10 e 11 dell’articolo 6 della legge n. 168 del 1989, in materia di autonomia delle università.

La RT conferma che l’articolo è finalizzato a ridurre il numero degli atti da approvare con decreto ministeriale, attribuendo la competenza in ordine all’approvazione degli statuti e dei regolamenti, in ossequio al dettato normativo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla direzione generale competente che, mediante nota direttoriale, provvede a formulare osservazioni di legittimità e di merito, nel sostanziale rispetto della autonomia universitaria che non viene minimante intaccata dalle proposte di modifica.

Relativamente ai profili di quantificazione finanziaria, si specifica che la norma ha natura meramente ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.