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Legislatura 19ª - Dossier n. 195

Articolo 12
(Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)

La norma riduce da due anni ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.

La RT afferma che l’articolo è inteso a modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile, portando da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del tribunale.

Per la RT tale modifica non determina oneri aggiuntivi per l’erario ed è di grandissima importanza per le numerosissime famiglie che si trovano a vivere la tragedia della scomparsa di un congiunto.

Al riguardo, attesa la riduzione dei termini per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza e per la dichiarazione di morte presunta da parte del tribunale, andrebbe assicurato che il presumibile incremento delle domande possa essere evaso dai tribunali nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.