L’articolo, composto di un unico comma, modifica la disciplina vigente per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario nelle università, prevedendo, tra l’altro, che tali titoli non siano più conferiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, bensì con decreto del rettore dell’università cui l’interessato apparteneva all’atto della cessazione dal servizio.
La RT evidenzia che l’articolo è finalizzato a semplificare la procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, prevedendo che il titolo non sia più conferito con decreto del Ministro ma con decreto del rettore dell’università.
La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non produce effetti sulla finanza pubblica.
Al riguardo, si conviene con la RT in merito al tenore essenzialmente ordinamentale delle norme. Pertanto, non ci sono osservazioni.
L’articolo, composto di un unico comma, modifica la procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università, prevedendo che essa sia in capo al Ministero (e non più al Ministro) dell’università e della ricerca, esplicitando quali siano i regolamenti da sottoporre alla citata approvazione, precisando che questi ultimi siano pubblicati sui siti istituzionali degli atenei, e modificando il quorum necessario per l’approvazione delle norme sulle quali il Ministero abbia richiesto il riesame per motivi di legittimità. Ciò avviene novellando i commi 9, 10 e 11 dell’articolo 6 della legge n. 168 del 1989, in materia di autonomia delle università.
La RT conferma che l’articolo è finalizzato a ridurre il numero degli atti da approvare con decreto ministeriale, attribuendo la competenza in ordine all’approvazione degli statuti e dei regolamenti, in ossequio al dettato normativo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla direzione generale competente che, mediante nota direttoriale, provvede a formulare osservazioni di legittimità e di merito, nel sostanziale rispetto della autonomia universitaria che non viene minimante intaccata dalle proposte di modifica.
Relativamente ai profili di quantificazione finanziaria, si specifica che la norma ha natura meramente ordinamentale.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
L’articolo interviene sulla procedura di riconoscimento dei consorzi universitari, prevedendo che ad essi sia riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e che il loro statuto sia approvato dal Ministero, e non come avviene oggi dal Ministro, sia in sede di prima adozione che per le successive modifiche.
La RT evidenzia che la proposta di modifica normativa, avente natura e carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica ed è finalizzata a semplificare e chiarire la procedura di riconoscimento della personalità giuridica dei consorzi universitari nonché di approvazione e modifica dei loro statuti.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti sui riflessi connessi al riconoscimento della personalità di diritto pubblico ai consorzi universitari, innanzitutto in termini di limiti e vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le Amministrazioni pubbliche ed organismi assimilati, nonché in relazione allo status giuridico dei dipendenti al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo stabilisce che i rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca nei collegi di revisione delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie, siano scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal Ministero e che siano in possesso di requisiti professionali adeguati per l’espletamento dell’incarico, stabiliti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.
Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale sopra citato, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della legge, ricoprono incarichi di componente presso i citati collegi di revisione.
Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell’università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge.
La RT assicura che la disposizione, di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, infatti, che reca la semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni AFAM e delle fondazioni universitarie, persegue l’obiettivo di non ricorrere, ai fini dell’istituzione e della tenuta dell’elenco da parte del MUR, all’utilizzo di risorse umane e strumentali esterne al Ministero né allo stanziamento di risorse finanziarie ulteriori.
Evidenzia che ciò è reso possibile in virtù della designazione di dipendenti dello stesso Ministero, che siano in possesso di determinati requisiti professionali individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei vincoli posti dalla disciplina europea relativamente alla definizione dei requisiti che i revisori dei conti debbono possedere ai fini dell’espletamento delle loro funzioni.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT in merito al tenore meramente ordinamentale delle disposizioni. Pertanto, nulla da osservare.