La norma, nel modificare l’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, introduce misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri.
In particolare, si stabilisce che l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione avviene anche in modalità digitale, e l’acquisizione del certificato del medico necroscopo avviene in modalità digitale, in alternativa all’acquisizione del predetto certificato in forma cartacea.
Inoltre, gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l’affido o la dispersione delle ceneri vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all’impresa funebre incaricata, anche per via telematica.
Infine, sono rese con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica, le dichiarazioni dei familiari del defunto in tema di autorizzazione alla cremazione.
La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ivi previste continueranno ad essere svolte dagli enti locali nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, nel presupposto che la digitalizzazione di tutte le fasi dei processi relative al rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri possa essere svolto dagli enti e dagli uffici coinvolti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come assicurato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma riduce da due anni ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.
La RT afferma che l’articolo è inteso a modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile, portando da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del tribunale.
Per la RT tale modifica non determina oneri aggiuntivi per l’erario ed è di grandissima importanza per le numerosissime famiglie che si trovano a vivere la tragedia della scomparsa di un congiunto.
Al riguardo, attesa la riduzione dei termini per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza e per la dichiarazione di morte presunta da parte del tribunale, andrebbe assicurato che il presumibile incremento delle domande possa essere evaso dai tribunali nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
L’articolo novella le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali (con particolare riguardo alle traduzioni “giurate”), stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica e che in tal caso debbano contenere anche il giuramento.
La RT assicura che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT in merito al tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame. Peraltro, come confermato anche dalla relazione illustrativa, le modificazioni in esame, riducendo i tempi e i costi delle attività delle cancellerie dei tribunali dedicate alle asseverazioni dei traduttori, potrebbero far conseguire un miglioramento dell’efficienza per le Pubbliche Amministrazioni e gli uffici giudiziari.
La norma modifica l’articolo 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
In particolare, la lettera a) sopprime la parte del citato comma 8, primo periodo, che impedisce la formazione del silenzio-assenso in caso di sussistenza di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e assoggetta la domanda, in presenza di tali vincoli, alla conferenza dei servizi. La lettera b) integra invece il medesimo comma 8, primo periodo, assoggettando la domanda di permesso di costruire per cui sussistano vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali alle disposizioni sulla conferenza dei servizi previste agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, facendo tuttavia salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda stessa nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire.
La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.
L’articolo 15 modifica il regime di restituzioni relativo ai beni oggetto di donazioni, sostituendo l’attuale sistema che prevede la possibilità di esperire un’azione di riduzione del bene immobile donato (che a determinate condizioni può concludersi con la restituzione del bene immobile alla massa ereditaria), con un nuovo sistema basato sull’indennizzo economico dell’erede o del legatario leso.
A tal fine il comma 1 riforma numerosi articoli del codice civile dedicati all’azione di riduzione della donazione ed in particolare a quella riguardante i beni immobili.
Il comma 2 stabilisce che gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili.
La RT evidenzia, riguardo alla disciplina della circolazione degli immobili di provenienza donativa, che dagli ultimi dati statistici a disposizione, pubblicati dal Consiglio nazionale del notariato, le donazioni immobiliari (oltre alle donazioni mobiliari) nel 2021, in Italia, sono state più di 221.000, mentre nel 2022 sono state quasi 213.000.
Si tratta di immobili per i quali la successiva rivendita o il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca sono gravemente ostacolati dall’attuale disciplina dell’azione di riduzione prima e di restituzione, poi, da parte del legittimario nei confronti non solo del donatario, ma anche dell’avente causa del donatario e dei terzi acquirenti che abbiano acquistato i beni.
La disposizione in esame si inserisce nel solco delle riforme del 2005 in materia, allorché il legislatore ha, in primo luogo, introdotto implicitamente nel nostro sistema il principio della disponibilità dell’azione di restituzione dei legittimari e, in secondo luogo, ha testualmente confermato che la tutela reale del legittimario leso non è assoluta.
Tuttavia, il legislatore, in quella circostanza, non ha enunciato espressamente i termini di esperimento delle predette azioni di riduzione e di ripetizione, lasciando ampi margini relativi alla vocazione retroattiva delle medesime, non fornendo né paletti temporali riguardo alle suddette azioni ai fini della definitiva acquisizione di diritti da parte degli aventi causa dei donatari o dei terzi di buona fede, né fornendo precisazioni sulla disponibilità dell’azione di restituzione, non regolamentando la pubblicità e gli effetti della medesima riguardo all’eventuale atto di rinuncia. La proposta normativa in oggetto, che si esplica nella novella apportata al combinato disposto degli articoli 561, 562, 563 del codice civile, si collega alla esigenza di conservare gli effetti della trascrizione degli atti di beni immobili o beni mobili registrati – che sono stati oggetto di donazione – al fine di consentire il consolidarsi dei negozi da tempo conclusi e la circolazione dei medesimi beni. Pertanto, i terzi acquirenti dei predetti beni vengono tutelati attraverso le modifiche apportate con la riforma degli articoli menzionati, in quanto non vedranno più pregiudicati i loro diritti acquisiti dal donatario, essendo esonerati dalla restituzione dei beni in esame ai legittimari la cui quota sia stata eventualmente lesa. Questi ultimi potranno vantare solo un diritto di credito verso il donatario che dovrà loro compensare, attraverso l’equivalente valore in denaro, la parte di quota che è stata compromessa: unica eccezione riguarda la circostanza in cui il donatario sia insolvente, in tal caso i terzi che abbiano acquistato i beni a titolo gratuito saranno chiamati risarcire per equivalente in denaro gli eredi pretermessi.
La RT illustra poi il regime transitorio di cui al comma 2.
La disposizione non comporta oneri per i bilanci pubblici. Al contrario, potrebbe rendersi foriera di maggiori entrate in conseguenza dell’incremento del numero di trasferimenti e di atti di costituzione di ipoteca, oltre che dell'incremento di ricchezza complessiva derivante dalla ripresa del mercato interessato, che per ragioni prudenziali non si stimano.
Al riguardo, nulla da osservare.