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Legislatura 19ª - Dossier n. 195

Capo IV
Ulteriori misure di semplificazione

Articolo 9
(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

Il comma 1, integrando l'articolo 44, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2022, dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della già prevista presentazione dell’istanza per l’esclusione dell’asseverazione della richiesta di assunzione, laddove le medesime organizzazioni abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa, in relazione alle assunzioni di lavoratori stranieri a seguito dei cd decreti “flussi”.

La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10
(Incentivi fiscali alla fusione di fondazioni – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

L’articolo prevede l’aggiornamento della disciplina del credito di imposta concesso in favore delle fondazioni bancarie in caso di determinate operazioni di fusione al fine di sostituire, per l’effettiva assegnazione del beneficio, il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle delibere d’impegno attualmente previsto con l’ordine temporale di stipula dell’atto pubblico di fusione. La norma propone inoltre delle semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate a ciascuna fondazione dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente, nonché delle modalità di compensazione del credito d’imposta medesimo. A tal fine, si novella la disciplina di cui all’art. 1, commi da 396 a 400, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa a misure di incentivazione fiscale volte a favorire la fusione tra fondazioni, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno delle comunità delle fondazioni che versano in uno stato di gravi difficoltà nell’espletamento della propria missione istituzionale. In particolare, è stato previsto un credito d' imposta in favore delle fondazioni bancarie incorporanti pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà ai sensi del comma 397.

In particolare, alla lettera a), ai punti 1) -7) ai fini dell’effettiva assegnazione del credito d’imposta in favore delle Fondazioni incorporanti, è sostituito il vigente criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle delibere d’impegno previsto dal comma 398 con l’ordine temporale di stipula dell’atto pubblico di fusione (comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)). La norma propone, inoltre, delle semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente per ciascuno degli anni indicati nelle rispettive delibere d’impegno (comma 1, lettera a), numeri 3) e 4)). Si precisa inoltre che la concessione del credito d’imposta avviene successivamente all’assunzione delle delibere di impegno da parte delle fondazioni incorporanti (comma 1, lettera a), numero 5)).

Alla lettera b), punti 1) e 2) del comma 399, sono inserite modifiche volte a semplificare le modalità di compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni riducendo gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti.

La RT si limita ad evidenziare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT in merito al tenore essenzialmente procedurale e ordinamentale delle disposizioni modificative in esame, che non sono suscettibili di modificare gli effetti d’impatto da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente(2) .


2) La rel.ill. riferisce che la misura agevolativa, riconosciuta fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, rappresenta un importante incentivo, utile a corroborare, e contribuire a determinare, la volontà di quelle fondazioni che, essendo potenzialmente in grado di incorporare consorelle in difficoltà, intendano, con spirito solidaristico, farsi carico pro futuro dei bisogni sociali delle comunità e dei territori di riferimento che, in caso contrario, potrebbero restare privi di sostegno. Le norme sono per l’appunto volta a superare, in una prospettiva di semplificazione, alcune criticità derivanti dall’applicazione della disciplina in commento, il cui mancato superamento potrebbe pregiudicare il buon esito delle predette operazioni.