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Legislatura 19ª - Dossier n. 195

Capo III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

Articolo 5
(Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco)

La norma apporta modifiche all’articolo 172-bis del Codice della navigazione. In particolare, la lettera a) introduce il nuovo comma 1, ai sensi del quale, i lavoratori marittimi arruolati secondo il patto di cui all’articolo 327, comma 2, del medesimo codice della navigazione (quello per cui il contratto di lavoro non afferisce a una nave determinata, ma a una qualsiasi della flotta dell’armatore) possono essere adibiti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale in presenza dei seguenti requisiti e con le seguenti modalità:

  • le navi e i galleggianti devono essere del medesimo tipo;
  • vi sia la necessità di far ruotare il personale tra tali navi e galleggianti;
  • in tali casi l’autorizzazione dell’autorità marittima può intervenire per il trasbordo senza l’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo dell’equipaggio o sulla licenza;
  • l’autorizzazione così rilasciata è valida solo nell’ambito dei porti e delle rade nazionali, anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime.

La lettera b) introduce una modifica al comma 2 al fine di precisare che l’armatore ha l’obbligo di comunicare giornalmente all’autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

La lettera c) apporta una modifica al comma 4 al fine di sostituire la modalità attraverso la quale l’armatore adempie all’obbligo di comunicazione giornaliera di cui al comma 2 del medesimo articolo e l’utilizzo del telefax viene sostituito con quello della comunicazione in formato digitale.

La lettera d) introduce al comma 5 l’obbligo per l’armatore di comunicare settimanalmente all’autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione l’orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1.

La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, stante in contenuto ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6
(Forma del contratto)

Il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 328 del Codice della navigazione, al fine di uniformare la convenzione di arruolamento dei lavoratori marittimi stipulata in Italia a quella stipulata all’estero. Le modiche al comma 1 dell’articolo 328 prevedono che il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione.

Inoltre, il novellato comma 2 dell’articolo 328 inserisce la possibilità che il contratto possa essere annotato non solo dall’autorità marittima, come precedentemente previsto, ma anche da quella consolare. Una mancata annotazione comporta la nullità dello stesso. Nei contratti di arruolamento del comandante, inoltre, si specifica che, quando la nave è all’estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall’autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell’armatore, l’annotazione è effettuata dall’autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede tale autorità. Le citate disposizioni non si applicano nei casi previsti dall’articolo 330, quindi per le navi di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate. Per queste imbarcazioni, infatti, il contratto può essere fatto verbalmente.

Il comma 1, lettera b), abroga l’articolo 329 del codice della navigazione contenente la disciplina per la stipulazione del contratto in località estera che non è sede di autorità consolare.

Infine, il comma 2 abroga parte del comma 1 dell’articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo ad un regime transitorio, valido fino al 31 dicembre 2024, per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.

La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7
(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)

L’articolo 7 apporta ulteriori modifiche al Codice dalla navigazione, al fine di semplificare la procedura di accettazione al comando della nave da parte del comandante. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale. Il comma 2 reca invece una modifica al D.P.R. n. 328 del 1952, eliminando, conseguentemente, le modalità telegrafiche previste attualmente dal citato Codice

La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8
(Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali))

Il comma 1, al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, demanda ad apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l’individuazione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo, dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione.

Il comma 2 stabilisce che con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 271 del 1999, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.

Il comma 3 abroga, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV (recante disposizioni in materia di medici di bordo) del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895.

La RT afferma che la norma presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rappresenta, infatti, che i medici e gli infermieri di bordo non sono convenzionati con il SSN. I medici e gli infermieri di bordo vengono, invece, contrattualizzati privatamente dagli armatori. Inoltre, i corsi di formazione previsti dalla disposizione sono organizzati da strutture di formazione abilitate/autorizzate dal Ministero della salute, che fa da garante sulla presenza dei requisiti e sulle materie di insegnamento proprio affinché ci sia uniformità nell'erogazione dei corsi sul territorio nazionale. Tali corsi di formazione sono a carico delle strutture formative abilitate e i medici vi partecipano pagando una quota di iscrizione che copre le spese di erogazione dei corsi e le eventuali commissioni esaminatrici non sono, quindi, a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e della natura ordinamentale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si rileva che l’abrogando articolo 37-bis del capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895, stabilisce al sesto comma che “le spese che possono occorrere per la convocazione della commissione (prevista in caso di nuovi accertamenti sull’idoneità del medico a svolgere attività a bordo) sono a carico del sanitario interessato, che versa in deposito preventivo alla competente sezione di tesoreria provinciale la somma che il Ministero dell'interno indica per il tramite del prefetto”. Ne consegue che l’abrogazione di tale disposizione (si consideri che l’ultima revisione delle autorizzazioni all’imbarco come medico di bordo – nel cui regime rientra la disposizione in questione – è stata disposta con decreto direttoriale 3 marzo 2023, per cui la norma non sembra disapplicata e, pertanto, obsoleta), ove non riproposta nel nuovo regolamento, appare suscettibile di determinare minori entrate, anche se va altresì osservato che tali somme sembrano integralmente destinate al funzionamento della commissione, nel qual caso l’abrogazione sarebbe comunque finanziariamente neutra. Tale ricostruzione andrebbe confermata, escludendo che parte dei suddetti proventi resti attualmente acquisita all’entrata.