Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 6 del 1989:
La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
La norma introduce il comma 1-bis all’articolo 20 del codice della strada al fine di introdurre la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull’occupazione della sede stradale.
La RT afferma che la disposizione introduce la possibilità, per le strutture alberghiere, di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, sottoponendola alle limitazioni generali previste dalla normativa sull’occupazione della sede stradale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, atteso che la norma è suscettibile di produrre maggiori entrate per la finanza pubblica che prudenzialmente non sono quantificate, non si hanno osservazioni da formulare.