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Legislatura 19ª - Dossier n. 195

Capo I
Disposizioni finali

Articolo 32
(Disposizioni finanziarie)

L’articolo prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT si limita a riferire che la norma reca le disposizioni finanziarie della presente legge.

Al riguardo, si rinvia ai precedenti articoli in ordine alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

In generale si ricorda che la mera apposizione di clausole di neutralità non costituisce garanzia dell’assenza di nuovi o maggiori oneri se non alla luce di una RT recante l’illustrazione degli elementi informativi e dei dati finanziari e contabili idonei a comprovarne la sostenibilità, come più volte segnalato dalla Corte dei conti(5) .

Sul piano metodologico, si ricorda che le dotazioni in bilancio dovrebbero scontare esclusivamente i fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente(6) , dovendo escludersi margini di adeguamento previsti anticipatamente in vista dell’approvazione di nuove norme.


5) Nella relazione quadrimestrale della Corte dei conti si legge che” la mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all’implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente”. Cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel quadrimestre, maggio-agosto 2023, Delibera n. 32/2023, pagina 3 e seguenti.

6) In presenza di clausole di neutralità, anche il Dipartimento della RGS evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate”. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.

Articolo 33
(Clausola di salvaguardia)

L’articolo prevede che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT evidenzia che la previsione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.