L’articolo riduce da dodici a sei mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. A tal fine, la disposizione modifica l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell’ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l’annullamento d’ufficio, con il quale l’amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado. L’annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.
La RT riferisce che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Al riguardo, si conviene con la RT sul carattere ordinamentale della misura, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, non ci sono osservazioni.
L’articolo 2, comma 1, modifica le norme concernenti l’interscambio di pallet(1) .
Tali norme obbligano i soggetti che ricevono “pallet interscambiabili” a qualunque titolo – fatta salva la compravendita o la cessione a titolo gratuito – a restituire un uguale numero di pallet, aventi le medesime caratteristiche di quelli ricevuti, al proprietario o al committente o ad altro soggetto da questi indicato. Le novelle incidono sulle modalità di calcolo del valore di mercato dei pallet interscambiabili, affidato, secondo la disciplina novellata, alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento, che costituiscono i cosiddetti “Sistemi-pallet”.
Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina sul buono pallet (voucher nel testo vigente) emesso quando sia impossibile procedere immediatamente all’interscambio, nonché alla procedura da seguire per lo scambio.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La RT chiarisce che la novità della disposizione in esame consiste nella metodologia di calcolo del valore del pallet, che non viene più demandata ad un decreto ministeriale, ma è rimessa alla libera contrattazione delle parti secondo il regime convenzionale riconosciuto dalle Organizzazioni che nell’ambito di ciascun Sistema-pallet adottano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), e ne danno attuazione effettuandone il calcolo e pubblicandone il valore sul proprio sito web ufficiale, oltre ad effettuare ai sensi del comma 10 una attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e di conseguente informazione delle autorità competenti circa possibili violazioni.
La norma ha carattere definitorio (art. 17-bis – Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni) e regolatorio (art. 17-ter – Disciplina del sistema di interscambio di pallet) e quanto alle modalità di funzionamento e di controllo, nonché alla sua attuazione, è integralmente rimessa alle attività dei c.d. “Sistemi-pallet”, che sono organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione, per i cui requisiti si richiama quanto dettagliatamente indicato al comma 1 della disposizione in esame.
La disposizione, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo la misura e la sua attuazione interamente rimessa a compiti posti in capo a ciascun Sistema-pallet. Il Ministero delle imprese, infatti, quale unica amministrazione richiamata dalla disposizione è unicamente destinatario delle linee guida che sono predisposte dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio di cui dal comma 13.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, nulla da osservare.
1) Si tratta di piattaforme rigide utilizzate per la movimentazione di materiali mediante carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre attrezzature di movimentazione, anche costruite o equipaggiate con strutture superiori.
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 6 del 1989:
La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
La norma introduce il comma 1-bis all’articolo 20 del codice della strada al fine di introdurre la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull’occupazione della sede stradale.
La RT afferma che la disposizione introduce la possibilità, per le strutture alberghiere, di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, sottoponendola alle limitazioni generali previste dalla normativa sull’occupazione della sede stradale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, atteso che la norma è suscettibile di produrre maggiori entrate per la finanza pubblica che prudenzialmente non sono quantificate, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma apporta modifiche all’articolo 172-bis del Codice della navigazione. In particolare, la lettera a) introduce il nuovo comma 1, ai sensi del quale, i lavoratori marittimi arruolati secondo il patto di cui all’articolo 327, comma 2, del medesimo codice della navigazione (quello per cui il contratto di lavoro non afferisce a una nave determinata, ma a una qualsiasi della flotta dell’armatore) possono essere adibiti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale in presenza dei seguenti requisiti e con le seguenti modalità:
La lettera b) introduce una modifica al comma 2 al fine di precisare che l’armatore ha l’obbligo di comunicare giornalmente all’autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
La lettera c) apporta una modifica al comma 4 al fine di sostituire la modalità attraverso la quale l’armatore adempie all’obbligo di comunicazione giornaliera di cui al comma 2 del medesimo articolo e l’utilizzo del telefax viene sostituito con quello della comunicazione in formato digitale.
La lettera d) introduce al comma 5 l’obbligo per l’armatore di comunicare settimanalmente all’autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione l’orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1.
La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, stante in contenuto ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.
Il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 328 del Codice della navigazione, al fine di uniformare la convenzione di arruolamento dei lavoratori marittimi stipulata in Italia a quella stipulata all’estero. Le modiche al comma 1 dell’articolo 328 prevedono che il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione.
Inoltre, il novellato comma 2 dell’articolo 328 inserisce la possibilità che il contratto possa essere annotato non solo dall’autorità marittima, come precedentemente previsto, ma anche da quella consolare. Una mancata annotazione comporta la nullità dello stesso. Nei contratti di arruolamento del comandante, inoltre, si specifica che, quando la nave è all’estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall’autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell’armatore, l’annotazione è effettuata dall’autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede tale autorità. Le citate disposizioni non si applicano nei casi previsti dall’articolo 330, quindi per le navi di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate. Per queste imbarcazioni, infatti, il contratto può essere fatto verbalmente.
Il comma 1, lettera b), abroga l’articolo 329 del codice della navigazione contenente la disciplina per la stipulazione del contratto in località estera che non è sede di autorità consolare.
Infine, il comma 2 abroga parte del comma 1 dell’articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo ad un regime transitorio, valido fino al 31 dicembre 2024, per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.
La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.
L’articolo 7 apporta ulteriori modifiche al Codice dalla navigazione, al fine di semplificare la procedura di accettazione al comando della nave da parte del comandante. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale. Il comma 2 reca invece una modifica al D.P.R. n. 328 del 1952, eliminando, conseguentemente, le modalità telegrafiche previste attualmente dal citato Codice
La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.
Il comma 1, al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, demanda ad apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l’individuazione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo, dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione.
Il comma 2 stabilisce che con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 271 del 1999, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.
Il comma 3 abroga, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV (recante disposizioni in materia di medici di bordo) del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895.
La RT afferma che la norma presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rappresenta, infatti, che i medici e gli infermieri di bordo non sono convenzionati con il SSN. I medici e gli infermieri di bordo vengono, invece, contrattualizzati privatamente dagli armatori. Inoltre, i corsi di formazione previsti dalla disposizione sono organizzati da strutture di formazione abilitate/autorizzate dal Ministero della salute, che fa da garante sulla presenza dei requisiti e sulle materie di insegnamento proprio affinché ci sia uniformità nell'erogazione dei corsi sul territorio nazionale. Tali corsi di formazione sono a carico delle strutture formative abilitate e i medici vi partecipano pagando una quota di iscrizione che copre le spese di erogazione dei corsi e le eventuali commissioni esaminatrici non sono, quindi, a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e della natura ordinamentale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si rileva che l’abrogando articolo 37-bis del capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895, stabilisce al sesto comma che “le spese che possono occorrere per la convocazione della commissione (prevista in caso di nuovi accertamenti sull’idoneità del medico a svolgere attività a bordo) sono a carico del sanitario interessato, che versa in deposito preventivo alla competente sezione di tesoreria provinciale la somma che il Ministero dell'interno indica per il tramite del prefetto”. Ne consegue che l’abrogazione di tale disposizione (si consideri che l’ultima revisione delle autorizzazioni all’imbarco come medico di bordo – nel cui regime rientra la disposizione in questione – è stata disposta con decreto direttoriale 3 marzo 2023, per cui la norma non sembra disapplicata e, pertanto, obsoleta), ove non riproposta nel nuovo regolamento, appare suscettibile di determinare minori entrate, anche se va altresì osservato che tali somme sembrano integralmente destinate al funzionamento della commissione, nel qual caso l’abrogazione sarebbe comunque finanziariamente neutra. Tale ricostruzione andrebbe confermata, escludendo che parte dei suddetti proventi resti attualmente acquisita all’entrata.
Il comma 1, integrando l'articolo 44, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2022, dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della già prevista presentazione dell’istanza per l’esclusione dell’asseverazione della richiesta di assunzione, laddove le medesime organizzazioni abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa, in relazione alle assunzioni di lavoratori stranieri a seguito dei cd decreti “flussi”.
La RT afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
L’articolo prevede l’aggiornamento della disciplina del credito di imposta concesso in favore delle fondazioni bancarie in caso di determinate operazioni di fusione al fine di sostituire, per l’effettiva assegnazione del beneficio, il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle delibere d’impegno attualmente previsto con l’ordine temporale di stipula dell’atto pubblico di fusione. La norma propone inoltre delle semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate a ciascuna fondazione dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente, nonché delle modalità di compensazione del credito d’imposta medesimo. A tal fine, si novella la disciplina di cui all’art. 1, commi da 396 a 400, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa a misure di incentivazione fiscale volte a favorire la fusione tra fondazioni, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno delle comunità delle fondazioni che versano in uno stato di gravi difficoltà nell’espletamento della propria missione istituzionale. In particolare, è stato previsto un credito d' imposta in favore delle fondazioni bancarie incorporanti pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà ai sensi del comma 397.
In particolare, alla lettera a), ai punti 1) -7) ai fini dell’effettiva assegnazione del credito d’imposta in favore delle Fondazioni incorporanti, è sostituito il vigente criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle delibere d’impegno previsto dal comma 398 con l’ordine temporale di stipula dell’atto pubblico di fusione (comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)). La norma propone, inoltre, delle semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente per ciascuno degli anni indicati nelle rispettive delibere d’impegno (comma 1, lettera a), numeri 3) e 4)). Si precisa inoltre che la concessione del credito d’imposta avviene successivamente all’assunzione delle delibere di impegno da parte delle fondazioni incorporanti (comma 1, lettera a), numero 5)).
Alla lettera b), punti 1) e 2) del comma 399, sono inserite modifiche volte a semplificare le modalità di compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni riducendo gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti.
La RT si limita ad evidenziare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT in merito al tenore essenzialmente procedurale e ordinamentale delle disposizioni modificative in esame, che non sono suscettibili di modificare gli effetti d’impatto da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente(2) .
2) La rel.ill. riferisce che la misura agevolativa, riconosciuta fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, rappresenta un importante incentivo, utile a corroborare, e contribuire a determinare, la volontà di quelle fondazioni che, essendo potenzialmente in grado di incorporare consorelle in difficoltà, intendano, con spirito solidaristico, farsi carico pro futuro dei bisogni sociali delle comunità e dei territori di riferimento che, in caso contrario, potrebbero restare privi di sostegno. Le norme sono per l’appunto volta a superare, in una prospettiva di semplificazione, alcune criticità derivanti dall’applicazione della disciplina in commento, il cui mancato superamento potrebbe pregiudicare il buon esito delle predette operazioni.