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Legislatura 19ª - Dossier n. 285 2

Articolo 1
(Disposizioni in materia di svolgimento dell’attività a carattere sindacale tra militari)

L’articolo 1, modificato dalla Camera, contiene disposizioni in materia di distacchi e di permessi sindacali retribuiti al fine di consentire il pieno svolgimento dell’attività a carattere sindacale tra militari. Definisce inoltre la partecipazione da parte delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza.

Alcuni cenni preliminari sui distacchi e sui permessi sindacali retribuiti

In una prospettiva meramente introduttiva, è possibile definire gli istituti del distacco e del permesso sindacale retribuito nei seguenti termini:

Attualmente il Codice dell’ordinamento militale, all’articolo 1480, prevede il riconoscimento di distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative (ai sensi dell'articolo 1478 del Codice dell’ordinamento militale), rinviando la definizione di ulteriori elementi (il contingente massimo dei distacchi autorizzabili, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti e la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti) alla contrattazione nazionale di comparto.

L’articolo 1, al comma 1, prevede che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari siano riconosciuti, ai fini dello svolgimento dell’attività sindacale, di cui all’art. 1480 del Codice dell’ordinamento militare, distacchi e permessi retribuiti, nella misura di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un’ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.

Nella versione originaria, solamente la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1854, e non anche il disposto dell’articolo, specificava la natura transitoria di tale disposizione, destinata a trovare applicazione per l’anno 2024 in attesa della prima contrattazione collettiva.

Sul punto, infatti, vale la pena evidenziare che l’articolo 1480, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare, riserva alla contrattazione collettiva la determinazione:

  1. del contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
  2. della misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

Nel corso dell’esame alla Camera, al fine di recepire l’osservazione espressa dal Comitato per la legislazione, tale disposizione è stata modificata chiarendo espressamente che la disciplina in esame rimane in vigore fino all’entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, così allineando il contenuto della relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1854 con quanto disposto dal decreto e, al contempo, realizzando un migliore coordinamento normativo con l’art. 1480 del Codice dell’ordinamento militare.

Il comma 2 precisa che alla ripartizione di tali distacchi e permessi si provvede ai sensi dell’articolo 1480, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare; tale disposizione, a sua volta, stabilisce che questi siano ripartiti tra le APCSM con metodo proporzionale sulla base della rappresentatività calcolata in conformità ai criteri fissati dall’articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM.

Il menzionato articolo 1478, prevede, in sintesi, che le APCSM, per essere considerate rappresentative a livello nazionale, devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4% della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. Se, invece, l'APCSM è costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3% della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data.

Al comma 3, viene inoltre stabilito che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, secondo i medesimi criteri di ripartizione fissati dal comma precedente, è consentito usufruire delle ore di permesso nella misura di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento, fatto salvo il rispetto dell’art. 1480, comma 14, del Codice dell’ordinamento militare. Tale norma, a sua volta, dispone l’equiparazione dei permessi sindacali al servizio e prevede che i permessi siano autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

Al comma 4, infine, vengono individuati gli oneri complessivi del provvedimento nella cifra di 6.717.474 euro per il 2024 (3.396.219 per le Forze armate, 2.165.789 per l’Arma dei carabinieri e 1.155.466 per la Guardia di finanza). Alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.