Art. 4.
(Modifica al codice penale e disposizioni in materia di giustizia riparativa)
1. All'articolo 604-bis del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« La stessa pena si applica qualora la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si fondano, in tutto o in parte, sull'ostilità, sull'avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione.
Per i reati commessi ai sensi del quarto comma, se l'offesa è recata con l'uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà ».
2. Ai reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo II del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa.