Art. 1.
(Adozione integrale della definizione operativa di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto)
1. La Repubblica italiana, in attuazione della risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo, adotta l'integrale definizione operativa di antisemitismo approvata nell'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), svoltasi a Bucarest il 26 maggio 2016.
2. Ai sensi della definizione di cui al comma 1 e ai fini della presente legge, per « antisemitismo » si intende una specifica percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto.
3. Le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottano misure per la prevenzione e la repressione delle manifestazioni di antisemitismo di cui al comma 2.
4. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si riunisce con cadenza biennale per analizzare la situazione dell'antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.
Art. 2.
(Iniziative di formazione)
1. I Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca promuovono corsi di formazione iniziale e progetti di formazione continua destinati ai militari, ai magistrati, al personale della carriera prefettizia, alle Forze di polizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari. I corsi e i progetti di cui al presente comma sono specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all'analisi di casi di antisemitismo, nonché, con specifico riferimento alle Forze di polizia, alla formazione in materia di redazione dei verbali di denuncia di atti di antisemitismo. A tale scopo, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, una « Guida pratica di lotta contro l'antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative, modelli di verbali di denuncia e criteri per la definizione degli elementi costitutivi dei reati e delle circostanze aggravanti connesse a motivi di antisemitismo.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito istituisce, presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l'antisionismo.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
(Prevenzione e segnalazione di atti razzisti o antisemiti in ambito scolastico e universitario e relative sanzioni)
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dell'interno e della giustizia, sono definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell'ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate.
2. Nei casi di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione di cui al comma 1, si applicano:
a) nei confronti del personale scolastico, le sanzioni di cui all'articolo 492 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) nei confronti dei docenti e ricercatori delle università, il procedimento disciplinare e le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 4.
(Modifica al codice penale e disposizioni in materia di giustizia riparativa)
1. All'articolo 604-bis del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« La stessa pena si applica qualora la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si fondano, in tutto o in parte, sull'ostilità, sull'avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione.
Per i reati commessi ai sensi del quarto comma, se l'offesa è recata con l'uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà ».
2. Ai reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo II del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa.