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Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 718

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. L'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Art. 25-sexies. – (Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV).1. Sino al 31 dicembre 2030, è garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1940 al 1989, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1 ».

Art. 2.

(Attività di screening a livello territoriale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia, delle rispettive competenze e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizzano l'attività di screening di primo livello (test anti-HCV) presso gli ambulatori pubblici, privati o convenzionati e presso tutte le farmacie presenti sul territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia, delle rispettive competenze e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, inseriscono lo screening per la prevenzione, eliminazione ed eradicazione del virus dell'epatite C (HCV) nella programmazione aziendale e negli obiettivi assegnati ai direttori sanitari secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 3.

(Campagne informative
e di sensibilizzazione)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministero delle salute, in collaborazione con le associazioni di categoria e presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, predispone l'attuazione di campagne nazionali di sensibilizzazione e informazione sull'importanza della prevenzione, diagnosi precoce e cura dell'HCV.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 41,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.