PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 96
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
- gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici derivanti dall’eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche – fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza specifica dell’ISTAT – non sono ex ante compiutamente valutabili;
- a legislazione vigente, essendo i ricavi di SIN S.p.a. in gran parte derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, stante la non ricomprensione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche gestita dall’ISTAT, tali trasferimenti attualmente si configurano come dei costi con impatto sull’indebitamento netto;
- a seguito dell’eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN S.p.a., dall’altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conseguente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche;
- in aggiunta, potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente quantificabili in modo puntuale;
- i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono attualmente forniti da SIN S.p.a. ad AGEA, in attesa del perfezionamento dell’atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP, giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attraverso SIN sino all’espletamento da parte di CONSIP della procedura ad evidenza pubblica;
- con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale, CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN;
- tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5 (costo annuo pari a circa 47,6 milioni di euro), mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3 anni (costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro), con un onere complessivo annuo di 51,1 milioni di euro;
- considerando pertanto che attualmente i costi per i servizi del SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, il risparmio annuo per la durata base dei nuovi accordi previsti dalla Gara CONSIP sarà di almeno 32 milioni di euro;
considerato che:
- l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, demanda ad un decreto interministeriale la quantificazione degli "eventuali maggiori oneri" derivanti dall'inquadramento in SIN del personale di AGECONTROL, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- la predetta disposizione, non costituendo norma di copertura, è da configurarsi come clausola di salvaguardia nell'ipotesi di eventuali scostamenti di oneri rispetto alle previsioni di spesa;
- rilevata la necessità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento del personale da AGECONTROL a SIN S.p.a. debba avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e che, qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provveda alla compensazione di tale eccedenza mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili;
rilevata altresì la necessità di riformulare più correttamente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all’articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:"4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3, anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. In sede di attuazione del medesimo comma 3, qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- all’articolo 3, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:"4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".