La relatrice DONNO (M5S) osserva che il testo dell’Accordo è formato da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli:
Nel dettaglio l'articolo 1 disciplina le finalità dell’accordo bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. In particolare, la finalizzazione dell'Accordo contribuirà al rafforzamento delle relazioni già esistenti tra i due Paesi, anche in ambito culturale e, specialmente, economico e tecnico, atteso che l'Italia è uno dei principali partner economici della Mongolia, la cui economia si basa principalmente sullo sfruttamento di ingenti risorse naturali e minerarie.
La cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi in: la politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo; supporto ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate; ambiente; formazione e addestramento; sanità, storia e sport militare. Sono definite altresì le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata.
Nell'articolo 6 si dispone poi che la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa possa avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente ad alcune seguenti categorie di armamenti (tra cui navi, aeromobili, elicotteri, carri, razzi, missili, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e materiali blindati, nonché materiali specifici per l'addestramento militare. Il reciproco approvvigionamento dei materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, in accordo ai princìpi di cui alla legge n. 185 del 1990.
Ci sono poi disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, sul trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, e sulle controversie interpretative.
Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica , d'iniziativa governativa, esso si compone di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2), copertura finanziaria (articolo 3) clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) ed entrata in vigore immediata (articolo 5).
Il disegno di legge è altresì corredato da una relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) in quanto disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale.
Gli oneri, individuati dall'articolo 3 del disegno di legge, discendono dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) dell'Accordo, che dà alle Parti la facoltà di organizzare eventuali consultazioni per elaborare e definire le misure di attuazione del documento. La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l'invio di due rappresentanti nazionali a Ulan Bator per tre giorni ammonterebbero a 5.358 euro annui ad anni alterni(coprendo solo le missioni all'estero). Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, a tal scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Si precisa, tra l'altro, che dagli ulteriori impegni derivanti dalle attività di cui all'articolo 2 (escluse le suddette) e dall'articolo 3 non discenderanno nuovi oneri. Dalle attività derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b); articolo 3, paragrafo 2 e dall'articolo 5 possono discendere oneri eventuali, pertanto non quantificabili anticipatamente, per i quali si potrà provvedere con apposito provvedimento ad hoc.
Le prescrizioni dell'articolo 6 dell'Accordo sulla cooperazione nel campo dei materiali d'armamento, costituendo "meri elementi di definizione della cornice giuridica" di regolamentazione del futuro procurement militare, non comportano oneri.
Qualora venissero stipulati protocolli aggiuntivi o approvati emendamenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 e qualora da essi dovessero discendere nuovi oneri, sarà necessario provvedere all'autorizzazione di maggiore spesa tramite un nuovo provvedimento legislativo.
Secondo quanto riportato dall'analisi tecnico-normativa, il provvedimento risponde all'impegno assunto dal Governo italiano con quello della Mongolia ed è compatibile con l'ordinamento italiano, europeo ed internazionale.
Infine, nella misura in cui l'articolo 4 dell'accordo attribuisce giurisdizione allo Stato inviante su alcuni reati commessi nello Stato ospitante, l'intervento normativo integra l'ordinamento penale italiano.
Conclude proponendo alla Commissione una bozza di parere favorevole.
Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.