Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ravvisando, all'articolo 1, capoverso «Art. 840-novies», secondo comma, l'opportunità di sopprimere, per tutelare il principio della certezza del diritto e rispettare altresì la gerarchia delle fonti, il seguente periodo: «Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia»; in alternativa, potrebbe essere fatto direttamente rinvio a un decreto ministeriale per la determinazione delle percentuali riconosciute a titolo di spese del procedimento nelle diverse fattispecie previste, limitandosi a definire, nella legge, un parametro minimo e un parametro massimo. Nonostante la stessa tecnica normativa sia stata adottata nell'articolo 1284 del codice civile in materia di determinazione del saggio degli interessi legali, in quel caso tuttavia vi è il riferimento a parametri esterni di carattere economico ed è previsto un termine annuo per la pubblicazione del decreto ministeriale, elementi che non si riscontrano in questa sede.
Si sofferma quindi sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.3, in ordine al quale propone di esprimere un parere non ostativo a condizione che la lettera c) sia riformulata evitando di inserire all'interno del codice di procedura civile l'inopportuno riferimento a uno specifico atto normativo vigente.
La Sottocommissione conviene.