6-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 6-ter
(Elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.)
1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio metropolitano.
2. Ai fini dell'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano il territorio della Città metropolitana è suddiviso in due circoscrizioni, l'una coincidente con i confini del Comune capoluogo e l'altra coincidente con il territorio di tutti gli altri Comuni.
3. È proclamato eletto Sindaco metropolitano il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi nell'ambito della città metropolitana.
4. Il Sindaco metropolitano è Presidente del Consiglio metropolitano.
5. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto.
6. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali. Il numero degli eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.
Art. 6-quater
(Indizione delle elezioni)
1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dei consigli comunali" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana";
b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "dei consigli comunali" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana";
c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle città metropolitane".
Art. 6-quinquies
(Presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco e procedimento elettorale preparatorio)
1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata con decreto del Sindaco metropolitano dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del Consiglio metropolitano e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
2. La presentazione della candidatura a Sindaco metropolitano deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.
3. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
4. Per la presentazione delle liste circoscrizionali è necessaria la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella città metropolitana nella quale si svolge la consultazione elettorale. Alcuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti nel Consiglio metropolitano o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.
5. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata.
6. All'atto della presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco i candidati Sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento della lista che rappresentano con uno dei candidati a Sindaco.
7. In ciascuna lista circoscrizionale ciascuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.
Art. 6-sexies
(Votazioni)
1. Le votazioni per l'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Sindaco metropolitano secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Sindaco metropolitano, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.
3. L'elettore può, a scelta, votare:
a) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;
b) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;
c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;
d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Sindaco metropolitano collegato; in tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.
4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.
5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Sindaco metropolitano e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Sindaco e nulli i voti di lista.
Art. 6- septies
(Operazioni dell'Ufficio elettorale)
1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.
3. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
4. Qualora la lista o le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o tali liste collegate è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..., sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco metropolitano che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. In caso di collegamento di più liste con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate.
7. Compiute le operazioni di cui al comma 6, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
Art.6-octies
(Modifica all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56)
1. Il comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti direttamente secondo le disposizioni contenute nella presente legge, salvo che lo Statuto della città metropolitana preveda diversamente".
Art. 6-nonies
(Disposizioni di coordinamento e di attuazione)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 7 aprile 2014, n. 56.
2. Le città metropolitane che nel proprio statuto prevedono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio sono tenute ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro i termini della scadenza elettorale successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.
3. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 6-decies
(Abrogazioni)
1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
2. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato il secondo periodo.»