G6-bis.1
Crucioli, Granato, Angrisani, Sbrana, Mininno, Abate, Corrado, Dessì, Giannuzzi, La Mura, Lannutti, Lezzi, Petrocelli
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto";
premesso che:
con il presente provvedimento è stato introdotto - in sede di esame alla Camera - l'articolo 6-bis il quale prevede - esclusivamente per le prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - che l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applica anche ai partiti o ai gruppi politici che sono costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);
considerato che:
tale articolo 6-bis comporta una grave violazione del principio di uguaglianza fra tutti gli schieramenti politici in materia di dichiarazione di presentazione delle liste elettorali;
non si comprende, infatti, per quale motivo tale disposizione escluda dal suo ambito di applicazione, ad esempio, quei gruppi che si siano costituiti immediatamente dopo la data del 31 dicembre 2021;
impegna il Governo:
a modificare - con il primo provvedimento disponibile - il suddetto articolo, prevedendo per tutti i gruppi parlamentari costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.