Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».