Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 3, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettera a) limitatamente al difetto di legittimazione b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena si richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».