Dopo il comma 5 , aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 441, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
''6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta di cui ai commi 7 e 8, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.
6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria''».