Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma l è inserito il seguente:
''1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri l), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale;
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
''5-bis. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti:
''6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma l-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.
6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma l-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado''.».
2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise) – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».
3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.