Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) l'articolo 516 è sostituito dal seguente:
''Art. 516. - (Frode in commercio ai prodotti alimentari). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità. o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.''».
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».