Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) dopo l'articolo 517-quater è aggiunto il seguente:
''Art. 517-quater. - (Pene accessorie). – 1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater. importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo'';
2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: ''516 e 517'' sono sostituite dalle seguenti: ''516, 517 e 517-quater.''».
Conseguentemente:
a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-quater,»;
b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-quater» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-quater»;
c) all'articolo 25-bis., comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del Codice penale e»;
d) sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».