Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) revisione della disciplina dei delitti contro l'incolumità pubblica, in relazione, in particolare, agli articoli 434 e 435 del codice penale, in modo da prevedere la punibilità, ''per il caso di Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi'' anche nel caso in cui l'evento dannoso previsto dalla fattispecie sia l'effetto della commissione di un altro reato che contempli l'eventualità del crollo o del disastro stesso; prevedere la punibilità, per il caso di ''Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti'', anche in caso di dolo generico o eventuale; estendere l'applicazione delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p. ai reati di cui alla presente lettera».