Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 7. - (Modifiche all'articolo 157 in materia di prescrizione) – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «stabilita dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «aumentato di un terzo»;
b) al sesto comma dopo le parole: «589-bis.» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis»;
c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione della notizia di reato di cui all'articolo 335, comma 1 del codice di procedura penale ovvero dal suo aggiornamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 335. La prescrizione cessa definitivamente di operare dopo la sentenza di primo grado».