Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7.
(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).
1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: ''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria'';
2. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter''».