Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 517-quater.1 del codice penale)
1. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:
''Art. 517-quater.1.- (Agropirateria). – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».