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Proposta di modifica n. 8.102 al DDL n. 2067

8.102

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). - 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 157. - (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

            1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

            2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

            3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

            4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

        Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

        La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

        Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.

        Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:

            1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

            2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio''».