Logo del Senato della Repubblica Italiana

Legislatura 17ª - Dossier n. 372

La gestione dei ruoli della dirigenza e la “banca dati delle competenze”

In base al nuovo art. 13-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall’art. 2 dello schema di decreto) il Dipartimento della funzione pubblica provvede altresì alla “gestione dei ruoli” della dirigenza (alla gestione del ruolo delle autorità indipendenti provvede la Presidenza del Consiglio).

Si ricorda, peraltro, che l’art. 11, comma 1, lett. b), n. 2 e n. 3, della legge 124/2015 (legge delega) prevede l’attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale. Al Dipartimento della funzione pubblica la legge delega attribuisce la “gestione tecnica” dei ruoli (art. 11, comma 1, lett. a)).

E’ a tale fine disposta, presso il medesimo Dipartimento, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento, la realizzazione di una banca dati - definita nella relazione illustrativa come "banca dati delle competenze" - contenente l'elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, i relativi curriculum vitae e percorsi professionali nonché la collocazione nella graduatoria di merito del corso-concorso o del concorso.

All’inserimento dei dati nella banca dati provvedono le amministrazioni e i singoli dirigenti. Viene stabilito che le amministrazioni che non inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali.

La disposizione di delega (art. 11, comma 1, legge 124/2015) disponeva infatti l'istituzione di una banca dati – la cui gestione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica - in cui inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni di ciascun dirigente dello Stato (lett. a). In altro criterio di delega (lett. g) è previsto che in tale banca dati vengano resi pubblici i posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni amministrazione.

Si ricorda che attualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica spetta la gestione di una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato (art. 23 D.Lgs. 165/2001).

Inoltre, il nuovo art. 19-ter del d. lgs 165/2001, introdotto dall’art. 4 dello schema di decreto in commento, prevede, al comma 4, che gli avvisi per il conferimento degli incarichi siano pubblicati “nello stesso sito istituzionale” presso il quale è consultabile la banca dati in questione. Andrebbe dunque valutata l’opportunità di specificare, anche nell’ambito della disposizione in esame, l’obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale.