L’articolo 15 reca le abrogazioni espresse conseguenti all’entrata in vigore dello schema di decreto legislativo.
In particolare, l’articolo 15 dispone – al comma 1, lettera a) - l’abrogazione degli articoli 22, 23 e 27 del decreto legislativo 165/2001 che riguardano, rispettivamente, il Comitato dei garanti (le cui funzioni sono attribuite dal provvedimento alla Commissione per la dirigenza statale ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), n.1)), la disciplina del ruolo dei dirigenti istituito presso ciascuna amministrazione e l’articolazione in due fasce della dirigenza statale e le relative forme di mobilità e di accesso.
Nel dettaglio, l’articolo 22 del decreto legislativo 165/2001 disciplina la composizione e le funzioni del Comitato dei garanti, chiamato ad esprimere, in base alla legislazione vigente, un parere su tutti i provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 165/2001 entro 45 giorni dalla richiesta ed i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale disposizione prevede che il Comitato duri in carica tre anni e l'incarico non sia rinnovabile. 3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
L’articolo 23 del decreto legislativo 165/2001 recante “Ruolo unico dei dirigenti” prevede l’istituzione, in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono altresì definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. In base a tale disposizione, i dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso; a loro volta, i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.
L’articolo 23 prevede altresì che sia assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, e demanda ai contratti o accordi collettivi nazionali la disciplina, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, degli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare.
Stabilisce inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica curi una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
L’articolo 27 del decreto legislativo 165/2001 recante “Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali” prevede che le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguino ai principi ivi richiamati i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali sono chiamati ad adeguarsi, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. L’articolo 27 stabilisce altresì l’obbligo per le suddette pubbliche amministrazioni di trasmettere, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti attuativi adottati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
L’articolo 15 dispone – al comma 1, lettera b) - l’abrogazione, a seguito della nuova disciplina dettata per la dirigenza degli enti locali e per i segretari comunali e provinciali, degli articoli 32, comma 5-ter, 97, 98, 99, 100, 101 e 106 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL) che riguardano, rispettivamente:
le modalità di avvalimento di un unico segretario comunale nel caso di unione dei comuni;
L’articolo 32, comma 5-ter, del TUEL prevede che il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Stabilisce inoltre che ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, che disciplina l’attività dei segretari dei comuni montani.
-le previsioni del TUEL relative ai segretari comunali e provinciali.
L’art. 97 del TUEL disciplina il ruolo e le funzioni dei segretari; l’art. 98 reca la disciplina dell’Albo; l’art. 99 riguarda le modalità di nomina dei segretari mentre l’art. 100 norme sulla revoca; l’art. 101 reca disposizioni sulla mobilità e messa in disponibilità dei segretari; l’art. 106 contiene disposizioni transitorie per i segretari.
L’articolo 15 dispone – al comma 1, lettera c) - l’abrogazione del dPR 465/1997 che reca disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo alla disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della relativa Agenzia, all'amministrazione dell'albo e alla sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, alle modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, al passaggio tra le fasce professionali, al procedimento disciplinare e alle modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.