(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con presupposti e osservazione)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
In considerazione degli approfondimenti contenuti nella relazione tecnica depositata nella precedente seduta, il relatore FLERES (CN-Io Sud-FS) illustra una proposta di relazione non ostativa, con presupposti e osservazione.
Il senatore MORANDO (PD) esprime una ferma contrarietà sulla proposta di relazione illustrata dal senatore Fleres, in particolare relativamente all'articolo 4 e all'articolo 22, comma 4, del disegno di legge comunitaria 2010.
Per quanto concerne l'articolo 4, ritiene del tutto inescusabile la modalità con cui si è proceduto all'elaborazione della disposizione, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, il Ministero degli affari esteri ha adottato un provvedimento interno di rimodulazione del meccanismo del rimborso spese per le missioni, sopprimendo l'indennità di diaria, con conseguenti risparmi di spesa. Con l'articolo 4 del disegno di legge comunitaria, si procede, invece, a derogare alla previsione del decreto-legge n. 78, ripristinando il meccanismo della diaria ed individuando una copertura nella legislazione vigente, che viene modificata proprio dall'articolo 4.
Ritiene, quindi, che il Governo avrebbe potuto, legittimamente, prendere atto della necessità di reintrodurre il meccanismo della diaria, ma si sarebbe dovuto attenere ad una procedura più lineare e trasparente, individuando altresì meccanismi di copertura conformi alla legge di contabilità.
Per quanto riguarda, poi, il comma 4 dell'articolo 22, rileva che esso rappresenta un caso classico di norma tautologica caratterizzata da un circuito vizioso: infatti, la normativa vigente prevede sistemi di agevolazione fiscale per le fondazioni bancarie, a condizione che non superino una determinata soglia di investimento del proprio patrimonio in beni non strumentali; con il decreto-legge n. 78 del 2010, è stata prevista la possibilità di innalzare la soglia, senza però ampliare l'ambito operativo delle agevolazioni. Invece, con l'articolo 22, comma 4, si procede ad una correzione finalizzata ad estendere il sistema fiscale di favore, mentre sarebbe stato più opportuno, trattandosi di una norma potenzialmente onerosa, intervenire in maniera più trasparente, individuando una copertura adeguata.
Ribadisce, pertanto, la propria valutazione fortemente negativa sulla proposta avanzata dal senatore Fleres, motivandola con le criticità connesse agli articoli 4 e 22, comma 4, per i quali chiede la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione.
Il presidente AZZOLLINI propone al senatore Fleres l'integrazione della proposta di relazione, inserendovi un'apposita osservazione volta a recepire i rilievi formulati dal senatore Morando.
Con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, il relatore FLERES, integrando la propria precedente proposta, propone l'approvazione di una relazione del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: per quanto riguarda l'articolo 4, la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientri negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010), fermo restando che la diaria rappresenta solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale; dall'articolo 6, comma 2, lettera l), che prevede la modifica della disciplina sanzionatoria e di vigilanza sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, per lo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza, la Banca d'Italia e la Consob provvederanno alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte autonomamente, con le ordinarie forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati; l'articolo 8, comma 2, lettera h), che amplia la platea dei soggetti IVA che possono accedere al meccanismo dei rimborsi infrannuali, rechi effetti trascurabili sul gettito, in considerazione dell'esiguità dei soggetti interessati; l'articolo 8, comma 2, lettera l), avendo carattere procedurale, non produca effetti sul gettito; la definizione delle imprese turistico-balneari contenuta nell'articolo 11, comma 6, non comporti effetti onerosi connessi all'ampliamento delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge n. 70 del 2011; l'articolo 22, comma 4, che modifica il regime tributario delle fondazioni bancarie, risulti necessario ai fini del coordinamento con l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha innalzato dal 10 al 15 per cento la quota percentuale del patrimonio delle fondazioni bancarie investibile in immobili diversi da quelli strumentali. Peraltro, secondo la Ragioneria generale dello Stato, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto, in sede di relazione tecnica al decreto n. 78 del 2010, non sono stati ascritti effetti alle disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.
Osserva, infine, con riferimento agli articoli 4 e 22, comma 4, che la legge di contabilità pubblica imporrebbe una corretta copertura finanziaria di qualunque onere ancorché esiguo.".
Il senatore MERCATALI (PD) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del Relatore.