IN SEDE CONSULTIVA
(859) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Riferisce il senatore ZANETTA (PdL), relatore sul provvedimento in titolo, facendo presente preliminarmente che l’articolato in titolo dovrebbe confluire in un emendamento di iniziativa governativa al decreto-legge n. 97 del 2008, in materia fiscale e di proroga termini. Richiama quindi l’attenzione sui profili di competenza della Commissione che si incentrano sull’articolo 8 del decreto-legge in titolo, in materia di arbitrati.
Ricorda che l’articolo 3, commi 19 e 20 della legge finanziaria per il 2008, ha riferito ad una serie di soggetti, e precisamente le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici nonché le società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle medesime amministrazioni o enti, il divieto di prevedere nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, clausole compromissorie ovvero di sottoscrivere compromessi, relativamente ai medesimi contratti.
Si è in tal modo posto il divieto di deferire ad arbitri, con deroga alla giurisdizione ordinaria, le eventuali controversie in ordine ai suddetti contratti o quelle già insorte.
La legge disponeva altresì che i responsabili dei relativi procedimenti che fossero incorsi nella violazione del divieto avrebbero commesso un illecito disciplinare, con conseguente assunzione di responsabilità erariale. Le clausole compromissorie ed i compromessi eventualmente stipulati in violazione del divieto sarebbero stati inoltre affetti da radicale nullità.
Si era inteso in tal modo correggere le criticità in termini di costi elevati, ritardi e declaratorie di nullità dei lodi arbitrali – peraltro evidenziate anche dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella sua relazione annuale – emerse nell’esperienza applicativa degli arbitrati per il contenzioso nella materia dei contratti pubblici d’appalto.
Con il decreto-legge n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 – il cosiddetto milleproroghe - si è stabilito che il suddetto divieto trovasse applicazione soltanto a partire dal 1 luglio 2008. Il differimento si rendeva necessario al fine di consentire la devoluzione delle competenze in ordine al predetto contenzioso alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.
Con l’articolo 8 del provvedimento in esame si differisce ulteriormente l’applicabilità delle richiamate disposizioni della finanziaria per il 2008 in tema di arbitrati alla data, non prefissata, di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della preannunciata devoluzione delle competenze alle predette sezioni specializzate.
Anche in tal caso – come si legge nella relazione illustrativa – il differimento si rende necessario per consentire il varo delle norme di legge che sono ancora da predisporre che dovranno dare attuazione alla predetta devoluzione di competenze.
Il differimento disposto con il decreto legge in esame interessa anche le disposizioni di cui al comma 21 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008. Si tratta di norme di carattere transitorio per la regolamentazione delle controversie da deferire o deferite ad arbitri e che sono relative ai contratti di lavori, forniture e servizi sottoscritti entro il 1° gennaio 2008.
Per effetto delle nuove disposizioni, alla data di entrata in vigore della legge che devolverà le competenze alle sezioni specializzate e renderà quindi operante il divieto di arbitrati nella materia considerata, in relazione ai contratti sottoscritti alla data del 1° gennaio 2008, saranno comunque fatti salvi i collegi arbitrali che risulteranno già costituiti alla data, appunto, di entrata in vigore della legge devolutiva delle competenze alle sezioni specializzate.
Rappresenta poi che le disposizioni in esame hanno effetti in ordine all’applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006) che individua l’arbitrato come possibile strumento per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici d’appalto di lavori, servizi e forniture, disciplinando a tal fine la composizione dei collegi arbitrali, il relativo procedimento (articolo 241), la camera arbitrale e l’albo degli arbitri (articolo 242), nonché stabilendo ulteriori norme procedurali per i collegi in cui il presidente è nominato dalla Camera arbitrale (articolo 243).
Segnala da ultimo che l’articolo 253 Codice dei contratti reca al comma 34, lett. a), b), c) e d) norme transitorie in relazione all’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui alle richiamate disposizioni del medesimo Codice.
In considerazione di quanto precede, pur nella consapevolezza che la disposizione in esame del provvedimento in titolo, non stabilisce un termine preciso al differimento, propone che la Commissione esprima un parere favorevole.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore RANUCCI (PD) ritiene necessario che il parere richiami l’attenzione sull’esigenza di fissare comunque una data certa in ordine al differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di divieto di arbitrati di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 248 del 2007, anche al fine di dare impulso alla preannunciata devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate.
Il senatore CICOLANI (PdL) sottolinea la gravità degli errori commessi dal ministro Di Pietro, nel corso della XV legislatura, non soltanto sulla materia in esame ma, più in generale, in relazione al complesso delle politiche promosse nel settore, come ad esempio a proposito delle concessioni autostradali, della realizzazione del Ponte sullo Stretto e dell’Anas. L’azione dell’Esecutivo presieduto dall’onorevole Prodi è stata caratterizzata, nell’ambito di competenza della Commissione, da scarsa qualità delle politiche e degli interventi, in particolare per il ruolo svolto dal ministro Di Pietro. Ricorda al riguardo le comunicazioni alla Commissione che il ministro rese il 27 giugno 2006, nel corso delle quali, riferendosi alla situazione economico-finanziaria dell’Anas, rilasciò dichiarazioni del tutto prive di fondamento e riscontri.
Al ministro Di Pietro va altresì ascritta la responsabilità di altri fatti di notevole gravità, come ad esempio l’intervento normativo sui contratti per l’alta velocità relativi alle linee Padova – Verona, come quello concernente il Frèjus, sottratto dalle opere indicate nella Legge obiettivo. Si è trattato di un’esperienza molto negativa, anche per le conseguenze pregiudizievoli per l’erario, che ha palesato la sostanziale incapacità tecnica del Ministro in un settore che lo ha visto caratterizzarsi, nei fatti, come il più acerrimo nemico della realizzazione delle opere pubbliche. L’intervento operato sulla materia degli arbitrati costituisce ulteriore dimostrazione che il Ministro non aveva affatto compreso le problematiche del settore commettendo, anche in tale ambito, un grave errore al quale con l’intervento in esame si cerca di porre rimedio.
La senatrice DONAGGIO (PD) sottolinea la necessità di indicare comunque una data certa al differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di arbitrato al fine di superare le incertezze giuridiche e le possibili problematiche applicative, anche di carattere transitorio, che sarebbero determinate dal perdurare sine die della situazione di sospensione del divieto.
Il senatore VIMERCATI (PD), riferendosi alle dichiarazioni fortemente critiche espresse dal senatore Cicolani sull’operato del ministro Di Pietro, sottolinea come il nuovo Esecutivo presieduto dall’onorevole Berlusconi, già nei suoi primi atti dell’azione di Governo, abbia posto in essere azioni ed interventi ben più criticabili di quanto possa eventualmente imputarsi al precedente Esecutivo. È sufficiente far riferimento alle norme sulle concessionarie autostradali introdotte in sede di conversione del decreto-legge 59 del 2008, che ha costituito indubbiamente un grande regalo alle concessionarie, ed in particolare ad Autostrade per l’Italia, che le ricompensa ampiamente dei pretesi torti imputati al ministro Di Pietro. In realtà il Governo presieduto dall’onorevole Prodi ha fatto il possibile per rimediare alle gravi distorsioni ed ai guasti del Governo che lo ha preceduto.
Conclude sottolineando come l’Esecutivo in carica, la cui azione si connota prevalentemente per un attacco ingiustificato alla magistratura, possa ben difficilmente, anche per questo, dare una risposta efficace alle problematiche in materia di infrastrutture nella direzione auspicata dalle imprese.
Anche il PRESIDENTE ritiene opportuno ricordare le dichiarazioni rese due anni fa dall’allora ministro Di Pietro a proposito dell’Anas, completamente prive di riscontri e che ebbero il solo effetto di costringere alle dimissioni di due componenti del consiglio di amministrazione della società con l’obiettivo, poi realizzato, di giungere alla sua ricostituzione con componenti di gradimento del ministro. Il bilancio dell’Anas, approvato poco tempo dopo, evidenziò in modo inequivoco che il deficit rappresentato era in realtà inesistente, ad ulteriore riprova del fatto che le dichiarazioni allora rese dimostrarono scarsa attenzione del Ministro nei confronti del Parlamento.
Fa presente, venendo al merito del provvedimento, che la materia sarà considerata nell’ambito della manovra finanziaria all’esame del Parlamento. Sarà quindi presto varato un intervento volto a dare nuovo impulso agli arbitrati con una disciplina, tra l’altro, diretta al contenimento dei costi per l’amministrazione, con conseguente superamento delle polemiche sollevate sul punto.
Conclude, raccomandando l’approvazione della proposta di parere del Relatore che si rivolge ad una normativa, come quella in esame, che ha il pregio di consentire il differimento dell’entrata in vigore del divieto consentendo, nelle more, il varo della preannunciata riforma degli arbitrati nel settore dei contratti pubblici.
Viene quindi chiusa la discussione generale.
Il sottosegretario REINA, pur ritenendo opportuno astenersi da considerazioni polemiche sull’operato del Governo presieduto dall’onorevole Prodi, non può peraltro esimersi dal rilevare come l’arbitrato costituisca uno strumento flessibile ed indispensabile per consentire lo sviluppo del settore e come quindi il divieto introdotto nella precedente legislatura costituisse un ostacolo notevole verso tale direzione. Conferma quindi quanto preannunciato dal Presidente sull’iniziativa del Governo, che sta predisponendo nuovi strumenti normativi per riportare alla condizione di normalità il ricorso all’arbitrato per il contenzioso nel settore dei contratti pubblici. In tale contesto la disciplina in esame merita sostegno, in quanto consente un’opportuna riflessione ed evita che il contenzioso in materia finisca per riversarsi sui tribunali ordinari, con conseguenze negative sul sistema complessivo, e nella consapevolezza che si è ben lontani dalla definizione della preannunciata disciplina della devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate, evocata dal provvedimento in esame.
Il senatore ZANETTA (PdL), anche in considerazione di quanto rappresentato dal sottosegretario Reina, raccomanda l’approvazione della proposta di parere favorevole.
Il senatore RANUCCI (PD) dichiara il voto di astensione della sua parte politica, rappresentando ancora una volta l’opportunità di indicare un termine, in ossequio ad un’esigenza di certezza giuridica.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere favorevole del Relatore risulta approvata.