G/2266-B/1/10
CURSI, FANTETTI, GHIGO, PISCITELLI, MESSINA, CAGNIN, MONTI
Considerato che:
- il comma 1117 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) non pone un termine ultimo per l'accesso agli incentivi CIP6/92, e quindi, se fosse applicato in maniera estensiva, determinerebbe il concreto rischio di un allargamento della platea dei beneficiari degli incentivi stessi.
- successivamente alla legge finanziaria per il 2007, la legge finanziaria per il 2008, adottata dopo l'entrata in esercizio di soli tre impianti nel corso del 2007, ha inserito l'ulteriore vincolo che gli impianti dovevano essere "realizzati e operativi", senza specificare a quale data. Di fatto, l'ammissione al regime è stata chiusa "dimenticando" i tre impianti che erano nel frattempo entrati in esercizio nel corso del 2007, confidando nella norma della legge finanziaria per il 2007.
- vi sono tre impianti, che hanno stipulato convenzione preliminare con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in qualità di produttori CIP6/92 ma sono entrati in esercizio nei corso del 2007 e che, data la tempistica tipica di costruzione di impianti energetici, si può ben affermare che l'impianto entrato in servizio nel 2007 fosse in avanzato stadio di costruzione nel 2006 e quindi soddisfacesse le condizioni poste dalla legge finanziaria per il 2007.
Ritenuto che:
- l'ammissione agli incentivi CIP6/92 dei tre impianti in parola non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò in quanto i finanziamenti e gli incentivi erogati ex provvedimento CIP6 /92 trovano copertura in un'apposita voce della tariffa elettrica (A3), senza incidere minimamente sulla finanza pubblica;
- sia opportuno porre un limite certo ed invalicabile dal punto di vista temporale rispetto alla possibilità di ottenere ulteriori incentivazioni per la produzione di energia elettrica da impianti CIP 6/92;
- in vista delle cd. risoluzioni volontarie dalle convenzioni CÏP6/92 di alcuni impianti "assimilati" attraverso l'adesione di alcuni produttori titolari di detti impianti secondo modalità rese note dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto in data 2 dicembre 2009 adottato ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, le quali comporteranno importanti efficienze nel mercato elettrico a favore della riduzione della spesa per le forniture energetiche di famiglie ed imprese,
impegna il Governo
a fare in modo che il Ministro dello sviluppo economico individui gli impianti di produzione di energia elettrica che hanno diritto agli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a condizione che siano impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente entro il 31 dicembre 2006 e che siano entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, assicurando che tale individuazione non possa causare incrementi della componente tariffaria specificamente destinata alla copertura degli oneri derivanti dai predetti incentivi.