21.1
STRADIOTTO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, VITALI
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. – (Revisione della dimensione del sistema perequativo) – 1. A seguito della conclusione della fase di transizione di cui all'articolo 18, la dimensione del fondo perequativo a favore dei territori regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) è rivista con cadenza triennale. Se nel corso del triennio l'evoluzione degli elementi che entrano nella determinazione dell'entità di tale fondo, in termini di fabbisogni standard e di capacità fiscali, è tale da comportare uno scostamento della dimensione del fondo perequativo rispetto a quella stabilita all'inizio del triennio superiore ad una misura percentuale determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, lo Stato rivede l'entità del finanziamento del medesimo Fondo perequativo».