10.4
ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
PRECLUSO
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) la legge regionale può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali, demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività».
Conseguentemente, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) La Regione sottopone al parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali i disegni di legge di cui alla lettera a-bis».