4.1
BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
PRECLUSO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata ''Conferenza''. Essa è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, ne fanno parte i Ministri dell'interno, dei rapporti con le regioni, della semplificazione normativa, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e innovazione e tre rappresentanti delle regioni, tre delle province e tre dei comuni designati dalla Conferenza unificata.
2. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento adottato dalla Conferenza unificata.
3. La Conferenza:
a) concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione degli obiettivi compresi nel patto per la convergenza; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; concorre alla promozione e al monitoraggio dei piani per il conseguimento degli obiettivi di convergenza;
b) concorre alla definizione delle procedure per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, degli obiettivi di servizio e delle migliori pratiche relative alle materie e alle funzioni per le quali sono riconosciuti i finanziamenti dei fondi perequativi;
c) propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;
d) assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;
e) è sede di condivisione e di verifica della congruità delle basi informative finanziarie e tributarie delle amministrazioni statali e territoriali;
f) propone gli elementi per la definizione delle procedure per l'accertamento di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e dagli obiettivi del patto per la convergenza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g)».