13.525
PARDI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui alla lettera a) e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione;».