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Proposta di modifica n. 8.509 al DDL n. 1117

8.509

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale,».