(Istituzione del titolo di «città darte
di interesse nazionale»)
1. Si definisce «città darte di interesse nazionale» quella realtà urbana, senza limite di dimensione né di localizzazione geografica, che si è venuta connotando attraverso i secoli come luogo unico, come lespressione di un elevato ingegno artistico sia nellimpianto urbanistico che nei suoi edifici, sia negli spazi esterni che in quelli interni e interclusi, che ha mantenuto nel corso del tempo un altissimo grado di omogeneità, seppure nella diversità, e che può quindi concretamente testimoniare, in modo per tutti leggibile, le abilità e la cultura artistica delle generazioni passate.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il sindaco, il presidente della giunta regionale, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, può assegnare, con proprio decreto, il titolo di «città darte di interesse nazionale» a quelle realtà urbane che a suo giudizio o su sollecitazione di istituzioni e associazioni culturali dimportanza nazionale e internazionale o di personalità universalmente note nel mondo dellarte e della cultura, posseggano i requisiti di cui al comma 1. Il titolo deve sempre apparire tra le caratteristiche della città che ne è stata insignita.